AI Act e normativa
Deepfake: quando è reato in Italia, e cosa cambia il 2 dicembre
Sonia Milan · Autrice per Il Sole 24 Ore · Pubblicato il 4 novembre 2026
Sì: dal 10 ottobre 2025 diffondere un deepfake è reato in Italia quando cagiona un danno ingiusto. L'articolo 612-quater del codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con l'AI e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Dal 2 dicembre 2026 si aggiunge il divieto europeo dei sistemi che generano materiale intimo non consensuale, fra le pratiche vietate dell'AI Act. I deepfake leciti vanno etichettati secondo l'articolo 50, e per le aziende il reato è entrato nella responsabilità 231.
Il reato di deepfake in Italia esiste dal 10 ottobre 2025, quando è entrato in vigore l'articolo 612-quater del codice penale. Una «legge sui deepfake» al singolare però non c'è: sui contenuti generati o alterati con l'AI si sono stratificati in poco più di un anno tre testi nuovi, il reato italiano, i divieti e l'etichetta dell'AI Act, che si sommano alla protezione dei dati personali, lì dal 2016. La confusione fra i piani è la regola: c'è chi crede che ogni deepfake sia reato, chi crede che basti un'etichetta per essere a posto, e chi non sa che dal 2 dicembre 2026 certi sistemi saranno vietati in quanto tali.
I piani sono quattro e vanno tenuti separati. Questa guida li percorre con i testi alla mano; le virgolette sono delle norme.
Le quattro norme sui deepfake
| Norma | Cosa colpisce | Da quando |
|---|---|---|
| Articolo 612-quater del codice penale | La diffusione dannosa e senza consenso del contenuto | 10 ottobre 2025 |
| Articolo 5, lettera b bis), dell'AI Act | Il sistema che genera materiale intimo non consensuale, e il suo uso a quel fine | 2 dicembre 2026 |
| Articolo 50 dell'AI Act | Il deepfake lecito: va etichettato come contenuto artificiale | 2 agosto 2026, con coda al 2 dicembre per i sistemi già sul mercato |
| GDPR | Il trattamento dei dati della persona ritratta | già applicabile |
La distinzione regge tutto il resto: il diritto penale italiano punisce la diffusione del contenuto, il regolamento europeo vieta una categoria di sistemi e impone trasparenza sugli altri, la protezione dei dati copre l'uso dell'immagine e della voce della persona. Un solo deepfake può violare tutti e quattro i piani insieme.
Il reato: l'articolo 612-quater del codice penale
Dal 10 ottobre 2025 il codice penale ha un reato dedicato, introdotto dall'articolo 26 della legge 132/2025: l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.
La condotta punita è di «chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati» con sistemi di AI «e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità». La pena è la reclusione da uno a cinque anni.
Gli elementi contano uno per uno. Serve la diffusione: la generazione per sé, senza condivisione, non integra questo reato. Serve il danno ingiusto a una persona. Serve l'assenza di consenso. Serve, infine, l'idoneità a ingannare sulla genuinità, che si valuta in concreto: un contenuto presentato come artificiale può non soddisfarla, l'etichetta però non viaggia necessariamente con il contenuto, e uno screenshot ritagliato o una ricondivisione senza l'avviso possono restituirgliela.
Il verbo «altrimenti diffondendo» è ampio e copre anche chi fa circolare un contenuto falsificato da altri, con un limite che conta: serve il dolo. Chi ricondivide risponde se è consapevole che il contenuto è falsificato e che manca il consenso, e se cagiona il danno ingiusto; la ricondivisione in buona fede non basta.
Di regola si procede a querela della persona offesa, entro il termine ordinario di tre mesi dell'articolo 124. Si procede d'ufficio se il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d'ufficio, o se colpisce una persona incapace per età o infermità, o una pubblica autorità a causa delle sue funzioni. A un anno dall'entrata in vigore non risultano ancora sentenze pubblicate sulla norma; le prime indagini però ci sono, e stanno più sotto fra i casi italiani.
Revenge porn e deepfake: 612-ter e 612-quater a confronto
I due articoli sono vicini nel codice e vengono confusi di continuo. Il 612-ter, introdotto nel 2019, punisce la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti reali, destinati a rimanere privati; il 612-quater punisce la diffusione di contenuti falsificati o alterati con l'AI, su qualunque tema, purché idonei a ingannare e dannosi.
| Articolo 612-ter (revenge porn) | Articolo 612-quater (deepfake) | |
|---|---|---|
| Contenuto | Reale, sessualmente esplicito, destinato a restare privato | Falsificato o alterato con l'AI, su qualunque tema |
| Pena | Reclusione da uno a sei anni e multa da 5.000 a 15.000 euro | Reclusione da uno a cinque anni |
| Querela | Termine speciale di sei mesi; la remissione «può essere soltanto processuale» | Termine ordinario di tre mesi (articolo 124) |
La riga sulla querela spiega un errore che circola in rete: i sei mesi per presentarla valgono per il revenge porn, non per il deepfake. Quale dei due reati si applichi a un deepfake sessualmente esplicito è una questione che la giurisprudenza dovrà assestare; la norma scritta per il materiale sintetico è il 612-quater.
Le aggravanti che si aggiungono
La stessa legge 132 ha inserito nell'articolo 61 del codice penale un'aggravante comune: l'aver commesso un qualunque reato con l'impiego di sistemi di AI, quando questi hanno costituito «mezzo insidioso», ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze. Un reato classico commesso con un deepfake, dalla truffa alla sostituzione di persona, può costare di più.
Pene aumentate anche su terreni specifici, con presupposti diversi. Per i delitti contro i diritti politici del cittadino (articolo 294) la reclusione sale da due a sei anni «se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»: è la norma pensata per i deepfake elettorali. Per l'aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile) e la manipolazione del mercato (articolo 185 del testo unico della finanza) la formula è più larga, «se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale», qualunque ne sia la modalità: la reclusione sale da due a sette anni, e per la manipolazione del mercato si aggiunge la multa da 25.000 euro a 6 milioni.
Il divieto europeo: i sistemi di spogliazione, dal 2 dicembre 2026
Il secondo piano colpisce più a monte. Dal 2 dicembre 2026 la lettera b bis) dell'articolo 5 dell'AI Act vieta i sistemi che generano o manipolano «immagini, video e audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona fisica riconoscibile, o di una persona fisica riconoscibile che partecipi ad atti sessualmente espliciti senza il consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile». Accanto, la lettera b ter) vieta i sistemi che generano o manipolano materiale di abuso sessuale sui minori.
Il divieto è calibrato sulla filiera, con due rami distinti. L'immissione sul mercato è vietata quando la generazione di quel materiale è «la finalità prevista del sistema», e su questo ramo nessuna salvaguardia salva; oppure quando ne è «un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile» e il sistema «non dispone di misure tecniche di sicurezza ragionevoli e adeguate» per impedirlo. L'uso è vietato quando il deployer impiega il sistema proprio al fine di generare quel materiale. Le condizioni esatte, con il paragrafo che esclude il fotoritocco ordinario, stanno nella guida alle pratiche vietate.
La data non è in discussione: il nuovo calendario del Digital Omnibus ha rinviato altri obblighi, non questi divieti, che lo stesso Omnibus ha introdotto. A inizio ottobre 2026, 119 eurodeputati hanno scritto alla Commissione chiedendo un'applicazione dal primo giorno, senza periodi di tolleranza, contro le app di spogliazione. Il movimento è più largo dell'Unione: a gennaio 2026 la Spagna ha approvato una proposta di legge che criminalizza i deepfake non consensuali e impone l'etichettatura dei contenuti sintetici, anticipando il percorso europeo.
In Italia il quadro sanzionatorio è operativo dal 23 ottobre 2026 con il decreto legislativo 179/2026; le autorità nazionali sono AgID e ACN, ciascuna per la propria competenza, e per le pratiche vietate la sanzione arriva fino a 35 milioni di euro o al 7 per cento del fatturato mondiale, «salvo che il fatto costituisca reato».
L'etichetta: i deepfake leciti vanno dichiarati
Il terzo piano riguarda i deepfake che non violano niente: la parodia riconoscibile, la ricostruzione storica, l'effetto speciale. Per l'AI Act un deepfake è «un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona», e chi lo genera o manipola deve rendere noto che il contenuto è artificiale, dal 2 agosto 2026. C'è una coda transitoria: per i fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima di quella data, l'obbligo di marcatura leggibile dalle macchine scade il 2 dicembre 2026, per l'articolo 111 del regolamento.
Per i contenuti che fanno parte di un'opera o di un programma «manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi» l'obbligo si attenua: basta rivelare l'esistenza del contenuto generato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera. Come assolvere l'obbligo, con le icone comuni pubblicate dalla Commissione, sta nella guida all'articolo 50.
Un punto da non fraintendere: l'etichetta è un obbligo di trasparenza, non un salvacondotto. Se la dichiarazione di artificialità rende il contenuto riconoscibile, può escludere in concreto l'idoneità a ingannare richiesta dal 612-quater; non la esclude di per sé, perché il contenuto può circolare separato dal suo avviso. Restano in ogni caso gli altri piani: un contenuto etichettato può violare il GDPR, ledere la dignità della persona o integrare altri reati, dalla diffamazione in giù.
I casi italiani: dal Garante alla Polizia Postale
Il quarto piano, la protezione dei dati, è quello su cui esistono già provvedimenti: il Garante li ha raccolti in una rassegna pubblicata l'8 ottobre 2026.
Il primo bersaglio sono stati i servizi di spogliazione. Su Clothoff il Garante è intervenuto d'urgenza nell'ottobre 2025, bloccando in via provvisoria i trattamenti verso gli utenti italiani: nel mirino la possibilità di caricare foto di altre persone, l'assenza di verifiche sull'età e la mancanza di marcature che rendano riconoscibile la natura artefatta delle immagini prodotte.
Con il provvedimento n. 789 del 18 dicembre 2025 l'autorità ha alzato lo sguardo dalla singola app: l'avvertimento è rivolto a tutti i titolari e responsabili del trattamento che usano servizi di AI per generare contenuti da voci o immagini reali di terzi. La platea è ampia, perché chi genera e pubblica contenuti fuori dall'ambito personale e domestico può trovarsi titolare del trattamento anche da singolo. Nel gennaio 2026 è toccato alla funzione di nudificazione di Grok: il Garante ha avviato un'istruttoria, poi passata all'autorità irlandese competente sul gruppo, e la funzione è stata disattivata. Nel luglio 2026, infine, l'ammonimento all'editore di una trasmissione satirica per video realizzati con l'AI su un noto giornalista: anche la satira, ha scritto l'autorità, deve rispettare la dignità della persona e i principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Sul piano penale si è mossa la Polizia Postale. Da denunce dell'ottobre 2025 è partita un'indagine della Procura di Roma sulla piattaforma cFake, che ospitava deepfake sessualmente espliciti di donne della politica, dello spettacolo, dello sport e della cultura: a novembre 2025 il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo con oscuramento in Italia, e nel giugno 2026 le autorità statunitensi, dove stava l'hosting, hanno sequestrato i domini in base al Take It Down Act. La tutela, insomma, non ha aspettato il 2 dicembre: gli strumenti ci sono già, e vengono usati.
I minori: il piano più severo
Quando il deepfake ritrae minori, il quadro diventa il più severo di tutti. La pornografia minorile è punita anche quando è virtuale: per gli articoli 600-ter e 600-quater.1 del codice penale le immagini realizzate utilizzando immagini di minori, o parti di esse, rientrano nel perimetro, e qui sono punite anche la produzione e la detenzione, senza bisogno di alcuna diffusione. Sul piano europeo, la lettera b ter) dell'articolo 5 vieta dal 2 dicembre 2026 i sistemi che generano quel materiale.
Conta anche l'altra direzione, i minori come autori. Dai quattordici anni si è imputabili, se capaci di intendere e di volere: chi a quindici anni diffonde il deepfake di una compagna risponde del 612-quater davanti al tribunale per i minorenni. Sotto quella soglia non c'è imputabilità; la responsabilità civile dei genitori per il fatto del figlio minorenne (articolo 2048 del codice civile) accompagna entrambi i casi. La legge 132/2025 ha aggiunto una regola di accesso: sotto i quattordici anni serve il consenso dei genitori per usare le tecnologie di AI.
Per le vittime: quattro strade, cumulabili
Chi subisce un deepfake ha quattro percorsi, e non si escludono a vicenda.
La querela. Si presenta entro tre mesi da quando si ha notizia del fatto, a qualunque ufficio di polizia o alla procura; per i reati online il canale naturale è la Polizia Postale, anche attraverso il suo commissariato online. Prima di chiedere la rimozione conviene fissare le prove: l'indirizzo della pagina, schermate con la data visibile e, dove possibile, una copia del contenuto, perché un contenuto rimosso in fretta è anche una prova sparita.
La segnalazione alla piattaforma. Il regolamento europeo sui servizi digitali (DSA) obbliga chi ospita contenuti a predisporre meccanismi di segnalazione e azione: la richiesta di rimozione va motivata indicando perché il contenuto è illegale, e la piattaforma deve trattarla con diligenza e comunicarne l'esito.
La segnalazione al Garante. L'autorità può bloccare i trattamenti del servizio, come ha fatto con i siti di spogliazione. Per le immagini sessualmente esplicite reali di cui si teme la diffusione esiste anche un canale d'urgenza, l'articolo 144-bis del Codice privacy, con decisione entro quarantotto ore dalla segnalazione: è stato scritto per il revenge porn, e per i contenuti sintetici la strada ordinaria resta il reclamo, sul quale il Garante è già intervenuto con gli strumenti del GDPR.
L'azione civile. Il decreto legislativo 160/2026 l'ha attrezzata per i danni da sistemi di AI. Il danneggiato può chiedere al giudice l'accesso alle prove sul sistema, presentando «fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda». Il consumatore può agire anche nel foro della propria residenza o del proprio domicilio, un foro che si aggiunge a quelli ordinari. Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi dell'AI Act, «il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria».
Per le aziende: il deepfake è entrato nel 231
C'è infine il versante che le imprese strutturate non possono ignorare. Il decreto legislativo 160/2026 ha inserito nel decreto 231 il nuovo articolo 25-vicies, con due reati presupposto e sanzioni distinte: per l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio (articolo 437-bis) la sanzione pecuniaria va da seicento a mille quote; per l'illecita diffusione di contenuti generati con l'AI, da duecento a settecento quote. Si aggiungono le sanzioni interdittive delle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 9: sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta fuori la più grave, l'interdizione dall'esercizio dell'attività.
La conseguenza operativa: un'azienda il cui personale diffonde deepfake nell'interesse o a vantaggio dell'ente può risponderne essa stessa, e i modelli organizzativi 231 vanno aggiornati per coprire l'uso dell'AI. La policy interna sull'intelligenza artificiale smette di essere una buona pratica e diventa un tassello del modello: cosa si può generare, cosa non si deve diffondere, chi controlla. È uno dei punti che si sistemano con l'assessment AI, partendo dal censimento di chi usa cosa.
Fonti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, su Normattiva · l'articolo 26 ha introdotto l'articolo 612-quater del codice penale, l'aggravante comune dell'articolo 61, numero 11-undecies, e le aggravanti su diritti politici e mercati
- Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, su Normattiva · l'articolo 15 porta il 612-quater nella responsabilità degli enti (nuovo articolo 25-vicies del d.lgs. 231/2001); gli articoli da 16 a 20 danno gli strumenti civili
- Articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato al 27 luglio 2026 · alle lettere b bis) e b ter) i divieti sul materiale intimo non consensuale e sul materiale di abuso su minori, dal 2 dicembre 2026
- Rassegna del Garante privacy sui deepfake, 8 ottobre 2026 · i casi italiani: la limitazione a Clothoff, l'avvertimento n. 789/2025 ai titolari del trattamento, l'istruttoria su Grok, l'ammonimento sulla satira televisiva
- Deepfake a sfondo sessuale, la Polizia fa oscurare una piattaforma illecita, Sky TG24 · il caso cFake: indagine della Polizia Postale dall'ottobre 2025, sequestro preventivo del GIP di Roma, domini sequestrati negli Stati Uniti
- La lettera di 119 eurodeputati sulla messa al bando delle app di spogliazione, EUobserver · in inglese, ottobre 2026: la richiesta alla Commissione di applicare il divieto dal 2 dicembre senza periodi di tolleranza
- Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'AI · contiene le icone comuni con cui dichiarare un deepfake lecito, come chiede l'articolo 50
- La Spagna anticipa le regole europee e blocca i deepfake non consensuali, Byte.it · analisi di commento, gennaio 2026: il contesto comparato del divieto che arriva
Questo articolo descrive un quadro normativo in evoluzione e non costituisce un parere legale. Per stabilire se una specifica attività o un sistema ricadono in una determinata classe di rischio conviene rivolgersi a un legale.
