Salta al contenuto
404 Name Not Found

AI Act e normativa

Digital Omnibus: cosa è cambiato davvero nell'AI Act

Sonia Milan · Autrice per Il Sole 24 Ore · Pubblicato il 11 agosto 2026

L'obbligo di formazione resta. Il Regolamento (UE) 2026/1744, capitolo sull'intelligenza artificiale del pacchetto Digital Omnibus, è in vigore dal 27 luglio 2026 e ha riscritto l'articolo 4: fornitori e deployer devono adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione del personale, dove prima dovevano garantirne un livello sufficiente. Il testo precisa che l'obbligo non impone di garantire un livello specifico per alcuna persona. Sono slittate anche le scadenze sull'alto rischio: Allegato III al 2 dicembre 2027, prodotti regolamentati al 2 agosto 2028.

Il 24 luglio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2026/1744, noto come Digital Omnibus sull'intelligenza artificiale. È in vigore dal 27 luglio, e modifica l'AI Act su due fronti: uno riguarda chiunque usi l'intelligenza artificiale al lavoro, l'altro riguarda chi usa sistemi ad alto rischio.

Su cosa sia successo circolano due letture, entrambe sbagliate e per ragioni opposte. Questo articolo prova a dire cosa dice il testo.

Le due modifiche, in sintesi

CosaPrimaDopo il 27 luglio 2026
Contenuto dell'articolo 4«adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente»«adottano misure volte a sostenere lo sviluppo»
Livello garantito per personanon escluso dal testo«non impone di garantire un livello specifico per alcuna persona»
Alto rischio, Allegato III2 agosto 20262 dicembre 2027
Nuove pratiche vietate (art. 5)non previsteaggiunte, dal 2 dicembre 2026
Alto rischio in prodotti regolamentati2 agosto 20272 agosto 2028
Sandbox nazionali operative2 agosto 20262 agosto 2027

Come è stato riscritto l'articolo 4

Nella formulazione originaria, applicabile dal 2 febbraio 2025, l'articolo 4 imponeva a fornitori e deployer di adottare misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di AI del proprio personale.

La formulazione in vigore dal 27 luglio 2026 chiede invece di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione, e aggiunge una frase che prima non c'era: «Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona».

Il nuovo paragrafo 2 aggiunge poi un dovere di supporto in capo alla Commissione e agli Stati membri, che «sostengono e agevolano gli sforzi» di fornitori e deployer, in particolare delle PMI. È un dovere che si aggiunge, non un obbligo che si trasferisce.

Cosa resta invariato

Tre cose, e sono quelle che contano per chi deve decidere se fare qualcosa.

L'obbligo resta vincolante. Non è una raccomandazione. Fornitori e deployer devono adottare misure, e "effettive" è un aggettivo che significa qualcosa: un'organizzazione che non fa nulla non ha adottato misure inefficaci, non ne ha adottate.

Non ci sono soglie dimensionali. Vale per la microimpresa come per la multinazionale. Quello che cambia è lo standard di misure attese, non l'esistenza dell'obbligo.

Vale a prescindere dalla classe di rischio. L'articolo 4 non si applica solo ai sistemi ad alto rischio: si applica a chiunque utilizzi sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio di un'attività professionale, compreso chi usa un assistente generativo per riformulare una mail.

Le due letture sbagliate

«L'obbligo è stato svuotato, non c'è più niente da fare.» Non regge. Le misure restano dovute, e restano dovute in forma effettiva e proporzionata. È cambiato il parametro rispetto a cui si valuta, non l'esistenza del dovere.

«Non è cambiato niente.» Nemmeno questa, e chi la sostiene di solito vende qualcosa. Prima si poteva sostenere che servisse dimostrare un livello raggiunto dalle persone. Ora il testo dice il contrario in modo esplicito.

Il criterio di calibrazione non è nuovo, ed è quello che resta

Qui va corretta una lettura che circola, e che è comoda per chi vende formazione: che l'Omnibus abbia introdotto un criterio di proporzionalità prima assente. Non è così.

La proposizione che elenca i criteri era già nell'articolo 4 del 2024, alla lettera:

«prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati»

L'Omnibus non l'ha toccata: è identica nelle due versioni. Quello che è stato tolto è il parametro del «livello sufficiente».

La conseguenza è questa: venuto meno il livello, i criteri di calibrazione restano l'unico metro di giudizio disponibile. Non perché siano cambiati, ma perché sono rimasti soli. Una misura si valuta guardando se tiene conto di chi la riceve e del contesto in cui lavora, e non più guardando quanto quella persona ha imparato.

Sul piano pratico questo non rende un corso uniforme meno difendibile di ieri: lo era già, con gli stessi identici criteri. Rende però più difficile sostenere il contrario, perché il parametro alternativo non esiste più.

Cosa significa in pratica, per reparto

RepartoCosa usaCosa serve in più
Marketing e comunicazioneGenerazione di testi e immagini, analisi di datiObblighi di trasparenza dell'articolo 50, verifica dei contenuti prima della pubblicazione, diritti sulle immagini
AmministrazioneAssistenza su documenti contabili, riconciliazioniTrattamento di dati economici su piani contrattuali adeguati, verifica degli output numerici
CommercialeRedazione di offerte, ricerca su clientiDati di clienti e prospect, affermazioni contrattuali generate e non verificate
PersonaleScreening di candidature, valutazioniIl caso di alto rischio che si incontra più spesso in un'azienda ordinaria, insieme allo scoring creditizio e alla formazione professionale: sorveglianza umana, informazione ai lavoratori prima della messa in servizio, conservazione dei log per almeno sei mesi

Il nuovo calendario

La tabella completa delle scadenze

DataCosa si applica
1 agosto 2024L'AI Act entra in vigore
2 febbraio 2025Pratiche vietate (art. 5) e prima formulazione dell'art. 4
2 agosto 2025Governance, autorità nazionali, regime delle sanzioni, modelli per finalità generali
27 luglio 2026Entra in vigore il Digital Omnibus: l'art. 4 è riscritto
2 agosto 2026Obblighi di trasparenza dell'art. 50
2 dicembre 2026Due nuove pratiche vietate all'art. 5, e marcatura dei contenuti sintetici per i sistemi immessi sul mercato dai fornitori prima del 2 agosto 2026
2 agosto 2027Sandbox regolamentari nazionali operative
2 dicembre 2027Sistemi ad alto rischio autonomi, Allegato III
2 agosto 2028Sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolamentati, Allegato I

Le due date che cambiano i piani

Le ultime due righe della tabella sono quelle che cambiano i piani. Chi aveva impostato l'adeguamento sull'idea che il 2 agosto 2026 fosse la scadenza generale ha adesso un calendario sbagliato, e con esso priorità sbagliate.

Cosa il regolamento continua a non dire

Su questi tre punti circola parecchia disinformazione commerciale, e nessuno dei tre è cambiato con l'Omnibus.

Non esiste una certificazione obbligatoria

L'AI Act non prevede né certificazioni obbligatorie né enti accreditati per l'alfabetizzazione AI. Chi vende un attestato presentandolo come requisito di legge sta dicendo una cosa falsa.

Non esiste un monte ore

Nessuna disposizione indica un numero minimo di ore. Il criterio è la proporzionalità, non la quantità.

L'articolo 4 non ha una sanzione autonoma

Non ne ha una con importo predeterminato, a differenza di altre disposizioni del regolamento. Le cifre da capogiro che si leggono, quelle a percentuali del fatturato mondiale, appartengono ad altre norme e riguardano altro. Chi le cita a proposito della formazione sta mescolando disposizioni diverse.

Questo non significa che non ci sia nulla in gioco. L'assenza di misure pesa come elemento di valutazione della diligenza complessiva, e funziona da aggravante quando emerge un problema diverso: un trattamento illecito di dati, una decisione automatizzata contestata, un danno a terzi. La domanda «che misure avevate adottato?» arriva sempre, e non avere risposta peggiora ogni posizione.

La legge italiana

Chi controlla in Italia

Sul versante nazionale la norma di riferimento è la legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha individuato le autorità competenti a livello nazionale e definito alcune disposizioni di settore. È il pezzo della storia che quasi nessuno racconta, e che vale la pena leggere accanto al regolamento europeo: il regolamento dice cosa va fatto, la legge italiana dice chi controlla e come.

Cosa fare adesso

Se non è mai stato fatto nulla

Se in azienda non è mai stato fatto nulla, l'Omnibus non cambia il punto di partenza. Resta quello di sempre: censire cosa si sta già usando. Senza quella fotografia qualsiasi misura è generica per costruzione, e la genericità è esattamente ciò che non regge se qualcuno fa domande.

Se un piano esiste già

Ci sono tre cose da rivedere:

  1. Le date. Le scadenze sull'alto rischio si sono spostate di sedici mesi e di dodici mesi. Le attività programmate per il 2026 su quei sistemi possono essere ricalibrate.
  2. La formazione già progettata. Se era pensata come corso unico per dimostrare un livello, va ripensata come percorso differenziato per dimostrare proporzionalità.
  3. La documentazione. Non perché la norma la prescriva, ma perché resta l'unico modo di rispondere alla domanda su quali misure siano state adottate.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2024/1689, testo pubblicato in Gazzetta ufficiale · testo originario: l'articolo 4 va letto insieme al Reg. (UE) 2026/1744, che lo ha sostituito. EUR-Lex non pubblica una versione consolidata
  2. Regolamento (UE) 2026/1744, Digital Omnibus sull'intelligenza artificiale · pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio
  3. AI Act Service Desk della Commissione europea · lo sportello ufficiale con le domande frequenti
  4. Legge 23 settembre 2025, n. 132, su Normattiva · la norma italiana in materia di intelligenza artificiale
  5. Politiche digitali della Commissione europea, sezione AI Act

Questo articolo descrive un quadro normativo in evoluzione e non costituisce un parere legale. Per stabilire se una specifica attività o un sistema ricadono in una determinata classe di rischio conviene rivolgersi a un legale.

Domande frequenti

L'obbligo di formazione sull'AI è stato abolito?

No. L'articolo 4 resta vincolante per fornitori e deployer, senza soglie dimensionali e a prescindere dalla classe di rischio dei sistemi utilizzati. Quello che è cambiato è il contenuto dell'obbligo: non più garantire un livello, ma adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione a sostegno dello sviluppo dell'alfabetizzazione.

Da quando si applica la nuova formulazione dell'articolo 4?

Dal 27 luglio 2026, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/1744. La formulazione precedente si applicava dal 2 febbraio 2025.

Serve rifare il piano di adeguamento?

Se è stato costruito sul calendario precedente, sì almeno per le date. I sistemi ad alto rischio dell'Allegato III passano dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027, e quelli integrati in prodotti regolamentati dal 2 agosto 2027 al 2 agosto 2028. Cambiano le priorità, non gli obblighi.

L'articolo 4 ha una sanzione?

Non una sanzione autonoma con importo predeterminato, a differenza di altre disposizioni del regolamento. Rileva come elemento di valutazione della diligenza complessiva dell'organizzazione, e come aggravante quando emerge un problema diverso.

Cosa non è cambiato con l'Omnibus?

Gli obblighi sui modelli per finalità generali e l'impianto basato sulle classi di rischio. Restano anche gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, applicabili dal 2 agosto 2026. Le pratiche vietate invece sono aumentate: l'Omnibus ne ha aggiunte due all'articolo 5, sul materiale intimo non consensuale e sul materiale di abuso sessuale su minori generati o manipolati, applicabili dal 2 dicembre 2026.