AI Act e normativa
Digital Omnibus: cosa cambia nell'AI Act
Sonia Milan · Autrice per Il Sole 24 Ore · Pubblicato il 11 agosto 2026 · Aggiornato il 16 agosto 2026
Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, modifica l'AI Act in 43 punti. L'articolo 4 è riscritto: fornitori e deployer devono adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione del personale, dove prima dovevano garantirne un livello sufficiente. L'obbligo resta, senza soglie dimensionali. Slittano le scadenze sull'alto rischio: Allegato III al 2 dicembre 2027, prodotti regolamentati al 2 agosto 2028.
Il 24 luglio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2026/1744, il capitolo sull'intelligenza artificiale del pacchetto Digital Omnibus. È in vigore dal 27 luglio, e modifica l'AI Act in 43 punti.
Le cronache si sono concentrate su due di questi: la riscrittura dell'articolo 4 sull'alfabetizzazione e lo slittamento delle scadenze sull'alto rischio. Sono i due che toccano il numero più alto di aziende, e questo articolo parte da lì. Gli altri quarantuno, però, contengono modifiche che nessuno racconta e che cambiano la posizione di parecchie imprese italiane.
Ogni affermazione che segue è verificabile sul testo, e dove trovare il testo nelle versioni ufficiali è spiegato a parte. Dove il regolamento dice qualcosa alla lettera, la lettera è riportata fra virgolette.
Le modifiche che toccano più aziende
| Cosa | Prima | Dopo il 27 luglio 2026 |
|---|---|---|
| Contenuto dell'articolo 4 | «adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente» | «adottano misure volte a sostenere lo sviluppo» |
| Livello garantito per persona | non escluso dal testo | «non impone di garantire un livello specifico per alcuna persona» |
| Dati particolari per correggere le distorsioni | nessuna base specifica | nuovo articolo 4 bis |
| Pratiche vietate (art. 5) | otto | dieci, dal 2 dicembre 2026 |
| Piccole imprese a media capitalizzazione | categoria assente | definita, con tetto sulle sanzioni |
| Alto rischio, Allegato III | 2 agosto 2026 | 2 dicembre 2027 |
| Alto rischio in prodotti regolamentati | 2 agosto 2027 | 2 agosto 2028 |
| Sandbox nazionali operative | 2 agosto 2026 | 2 agosto 2027 |
Come è stato riscritto l'articolo 4
Nella formulazione originaria, applicabile dal 2 febbraio 2025, l'articolo 4 imponeva a fornitori e deployer di adottare misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di AI del proprio personale.
La formulazione in vigore dal 27 luglio 2026 chiede invece di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione, e aggiunge una frase che prima non c'era:
«Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona.»
Il nuovo paragrafo 2 aggiunge poi un dovere di supporto in capo alla Commissione e agli Stati membri, che «sostengono e agevolano gli sforzi» di fornitori e deployer, in particolare delle PMI. È un dovere che si aggiunge, non un obbligo che si trasferisce.
Una precisazione di lessico, perché ricorre in tutto il regolamento: deployer è chi utilizza un sistema di AI nell'esercizio di un'attività professionale. Uno studio che usa un assistente generativo per riformulare una mail è deployer. Fornitore è chi sviluppa il sistema e lo immette sul mercato con il proprio nome.
Perché è stato cambiato
Il considerando 8 del regolamento spiega la ragione, e conviene leggerlo perché smentisce entrambe le narrazioni che circolano. Il legislatore prende atto che un obbligo rigoroso di garantire un livello sufficiente «non sarebbe adatta a tutti i tipi di fornitori e deployer», e che i dati indicano un onere di conformità aggiuntivo «in particolare per le imprese più piccole».
Poi aggiunge la frase che conta:
«l'alfabetizzazione in materia di IA dovrebbe essere una priorità strategica, indipendentemente dagli obblighi normativi e dalle possibili sanzioni.»
È il legislatore europeo che dichiara di aver alleggerito l'obbligo giuridico perché considera la competenza sull'AI una questione di strategia aziendale prima che di conformità. Chi legge l'Omnibus come un liberi tutti sta leggendo il dispositivo senza le motivazioni.
Cosa resta invariato
Quello che non è cambiato conta più di quello che è cambiato, per chi deve decidere se fare qualcosa.
L'obbligo resta vincolante. Non è una raccomandazione. Fornitori e deployer devono adottare misure: un'organizzazione che non fa nulla non ha adottato misure inefficaci, non ne ha adottate.
Non ci sono soglie dimensionali. Vale per la microimpresa come per la multinazionale. Quello che cambia è lo standard di misure attese, non l'esistenza dell'obbligo.
Vale a prescindere dalla classe di rischio. L'articolo 4 si applica a chiunque utilizzi sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio di un'attività professionale, compreso chi usa un assistente generativo per riformulare una mail.
Le due letture sbagliate
«L'obbligo è stato svuotato, non c'è più niente da fare.» Non regge. Le misure restano dovute. È cambiato il parametro rispetto a cui si valuta, non l'esistenza del dovere.
«Non è cambiato niente.» Nemmeno questa, e chi la sostiene di solito vende qualcosa. Prima si poteva sostenere che servisse dimostrare un livello raggiunto dalle persone. Ora il testo dice il contrario in modo esplicito.
Il criterio di calibrazione non è nuovo, ed è quello che resta
Qui va corretta una lettura che circola, e che è comoda per chi vende formazione: che l'Omnibus abbia introdotto un criterio di proporzionalità prima assente. Non è così.
La proposizione che elenca i criteri era già nell'articolo 4 del 2024, alla lettera:
«prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati»
L'Omnibus non l'ha toccata: è identica nelle due versioni. Quello che è stato tolto è il parametro del «livello sufficiente».
La conseguenza è questa: venuto meno il livello, i criteri di calibrazione restano l'unico metro di giudizio disponibile. Non perché siano cambiati, ma perché sono rimasti soli. Una misura si valuta guardando se tiene conto di chi la riceve e del contesto in cui lavora, e non più guardando quanto quella persona ha imparato.
Sul piano pratico questo non rende un corso uniforme meno difendibile di ieri: lo era già, con gli stessi identici criteri. Rende però più difficile sostenere il contrario, perché il parametro alternativo non esiste più.
Su come si adempie all'articolo 4 in concreto, reparto per reparto, la guida dedicata entra nel merito: obbligo di formazione sull'AI, cosa dice l'articolo 4.
Il nuovo articolo 4 bis: dati particolari per correggere le distorsioni
Questa è la prima delle modifiche di cui non si parla, e riguarda chi sviluppa sistemi ad alto rischio.
Il nuovo articolo 4 bis consente ai fornitori di trattare categorie particolari di dati personali (quelli dell'articolo 9 del GDPR: origine etnica, convinzioni religiose, dati sanitari, orientamento sessuale) quando serve a rilevare e correggere le distorsioni dei sistemi ad alto rischio.
Il problema che risolve è noto a chiunque abbia lavorato su equità algoritmica: per verificare che un sistema non discrimini rispetto a una caratteristica protetta, quella caratteristica va misurata, e misurarla significa trattarla. Prima dell'Omnibus la base giuridica per farlo era discussa.
Il permesso è stretto, e il testo elenca condizioni cumulative. Le principali:
- il rilevamento delle distorsioni non deve essere realizzabile «efficacemente mediante il trattamento di altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati»
- i dati vanno pseudonimizzati e protetti con «misure più avanzate di sicurezza e di tutela della vita privata»
- l'accesso va tracciato con «controlli e documentazione rigorosi»
- i dati «non sono trasmessi, trasferiti o altrimenti consultati da terzi»
- vanno cancellati una volta corretta la distorsione
L'articolo 2, paragrafo 7, dell'AI Act è stato modificato in parallelo per fare salvo l'articolo 4 bis rispetto al GDPR. È una deroga costruita con cura, e non un via libera al trattamento di dati sensibili per addestrare modelli.
Le due nuove pratiche vietate
L'articolo 5 elencava otto pratiche vietate. L'Omnibus ne aggiunge due, alle lettere b bis) e b ter), applicabili dal 2 dicembre 2026:
Materiale intimo non consensuale. È vietato immettere sul mercato o usare un sistema di AI che genera o manipola «immagini, video e audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona fisica riconoscibile, o di una persona fisica riconoscibile che partecipi ad atti sessualmente espliciti» senza un consenso «liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile» per quella generazione.
Materiale di abuso sessuale su minori. È vietato generare o manipolare materiale ai sensi della direttiva 2011/93/UE, salvo cause di giustificazione previste dal diritto nazionale.
Il divieto colpisce l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso, quindi non riguarda soltanto chi costruisce questi sistemi. La collocazione dentro l'articolo 5 non è tecnica: le pratiche vietate sono la fascia sanzionata più duramente dell'intero regolamento.
Per il resto, l'impianto delle pratiche vietate rimane quello del 2024. Il quadro completo delle classi di rischio sta nella guida all'AI Act.
Una categoria nuova: le piccole imprese a media capitalizzazione
Il nuovo punto 14 ter dell'articolo 3 introduce nell'AI Act le piccole imprese a media capitalizzazione, con rinvio alla definizione della Raccomandazione (UE) 2025/1099. È la fascia che sta fra la PMI e la grande impresa, e che in Italia comprende una quantità di aziende manifatturiere strutturate.
Verificare se la propria impresa ci rientra conviene, per due ragioni concrete.
La prima è il tetto sulle sanzioni. Il nuovo paragrafo 6 bis dell'articolo 99 stabilisce che per queste imprese la sanzione pecuniaria è pari al minore fra la percentuale del fatturato e l'importo fisso previsti. Per le grandi imprese vale il criterio opposto, cioè il maggiore dei due. Su una violazione grave la differenza è sostanziale.
La seconda è la proporzionalità del sistema di qualità. L'articolo 17, paragrafo 2, ora prevede che l'attuazione del sistema di gestione della qualità sia proporzionata alle dimensioni dell'organizzazione, «in particolare se questo è una PMI, anche nel caso di una start-up, o una piccola impresa a media capitalizzazione». Con un limite esplicito: il grado di rigore necessario alla conformità va rispettato in ogni caso.
Lo stesso articolo 99, paragrafo 1, chiede ora agli Stati membri di tenere conto «degli interessi delle PMI, comprese le start-up, e delle piccole imprese a media capitalizzazione, e della loro sostenibilità economica» quando impongono sanzioni.
Quando un sistema non è più un componente di sicurezza
La terza modifica poco raccontata è tecnica in apparenza, e decide se un'azienda manifatturiera ricade o meno nell'alto rischio.
Un sistema di AI integrato in un prodotto regolamentato è ad alto rischio quando svolge la funzione di componente di sicurezza. La definizione era generica, e nel dubbio molte imprese si consideravano dentro.
I nuovi paragrafi 1 bis e 1 ter dell'articolo 6 tracciano il confine. Non sono componenti di sicurezza i sistemi usati esclusivamente per «assistenza agli utenti, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza dei servizi, automazione o praticità o controllo della qualità». Restano invece componenti di sicurezza i sistemi il cui guasto «metterebbe a rischio la salute e la sicurezza».
Il considerando 7 aggiunge un chiarimento utile: l'integrazione di un sistema di AI in un prodotto regolamentato non implica di per sé che quel sistema svolga una funzione di sicurezza.
Il nuovo paragrafo 1 quater esclude poi dall'alto rischio i prodotti sottoposti a valutazione di conformità da parte di terzi soltanto per rischi diversi da salute e sicurezza, come le interferenze elettromagnetiche.
Per una linea di produzione con AI sul controllo qualità, questa è la differenza fra un capitolo di obblighi e nessun capitolo di obblighi.
Il nuovo calendario
La tabella completa delle scadenze
| Data | Cosa si applica |
|---|---|
| 1 agosto 2024 | L'AI Act entra in vigore |
| 2 febbraio 2025 | Pratiche vietate (art. 5) e prima formulazione dell'art. 4 |
| 2 agosto 2025 | Governance, autorità nazionali, regime delle sanzioni, modelli per finalità generali |
| 27 luglio 2026 | Entra in vigore il Digital Omnibus: l'art. 4 è riscritto |
| 2 agosto 2026 | Obblighi di trasparenza dell'art. 50 |
| 2 dicembre 2026 | Le due nuove pratiche vietate dell'art. 5, e marcatura dei contenuti sintetici per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 |
| 2 agosto 2027 | Sandbox regolamentari nazionali operative |
| 2 dicembre 2027 | Sistemi ad alto rischio autonomi, Allegato III |
| 2 agosto 2028 | Sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolamentati, Allegato I |
Una distinzione che genera confusione: il regolamento è in vigore dal 27 luglio 2026, e da quella data l'articolo 4 riscritto è la norma applicabile. Le date successive non riguardano l'entrata in vigore, ma il momento da cui specifici capi diventano applicabili. Sono due cose diverse, e l'articolo 113 le tiene separate.
Le due date che cambiano i piani
Le ultime due righe della tabella sono quelle che spostano il lavoro. Chi aveva impostato l'adeguamento sull'idea che il 2 agosto 2026 fosse la scadenza generale ha adesso un calendario sbagliato, e con esso priorità sbagliate: sedici mesi in più sull'Allegato III, dodici sui prodotti regolamentati.
Le altre modifiche, in breve
Le restanti trentotto voci riguardano soprattutto fornitori, organismi notificati e autorità. Le più rilevanti per un'impresa che utilizza sistemi di AI:
| Articolo | Cosa cambia |
|---|---|
| Art. 2, par. 13 | Requisiti limitabili quando altra normativa dell'Unione garantisce protezione equivalente o superiore |
| Art. 10 | La qualità dei dati si legge insieme al nuovo art. 4 bis; soppresso il paragrafo 5 |
| Art. 27 | La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali può rinviare a parti della DPIA già svolta ai sensi dell'art. 35 GDPR |
| Art. 60 bis | Regime nuovo per le prove in condizioni reali dei sistemi disciplinati dalla normativa di armonizzazione |
| Art. 63 | Semplificazioni per le PMI, comprese le start-up |
| Art. 64 e 75 bis | Risorse e poteri di controllo dell'ufficio per l'IA |
| Allegato XIV | Elenco nuovo, aggiunto in coda al regolamento |
La modifica dell'articolo 27 è quella che fa risparmiare più lavoro a chi ha già una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati: le parti pertinenti si richiamano invece di riscriverle.
Cosa il regolamento continua a non dire
Su questi punti circola parecchia disinformazione commerciale, e nessuno di essi è cambiato con l'Omnibus.
Non esiste una certificazione obbligatoria
Nessuna disposizione, né del 2024 né dell'Omnibus, prevede attestati richiesti dalla legge o enti accreditati per l'alfabetizzazione AI. Un attestato venduto come requisito normativo è un requisito inventato.
Non esiste un monte ore
Nessuna disposizione indica un numero minimo di ore. Il criterio è la proporzionalità, non la quantità.
L'articolo 4 non ha una sanzione autonoma
L'articolo 99 elenca le violazioni punite con importi predeterminati, e l'articolo 4 non compare nell'elenco: le percentuali del fatturato mondiale che si leggono accostate alla formazione riguardano altre violazioni. Chi le cita a proposito dell'alfabetizzazione sta mescolando disposizioni diverse.
In gioco c'è comunque qualcosa, ed è di natura probatoria più che sanzionatoria. Quando un'autorità esamina un'organizzazione per un fatto diverso, come un trattamento illecito di dati o una decisione automatizzata contestata, l'assenza totale di misure sull'articolo 4 entra nel giudizio sulla diligenza complessiva. Come pesa questo scenario, caso per caso, lo spiega la guida sull'articolo 4.
La legge italiana
Sul versante nazionale la norma di riferimento è la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025: nessun altro Paese dell'Unione aveva ancora una legge organica sull'AI quando l'Italia l'ha approvata.
Il testo è organizzato in sei capi: principi e finalità, disposizioni di settore, strategia nazionale e autorità nazionali, tutela degli utenti e diritto d'autore, disposizioni penali, disposizioni finanziarie. Le autorità nazionali competenti individuate sono AgID e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con i rispettivi ruoli.
La divisione del lavoro fra le due fonti è netta: il regolamento europeo stabilisce cosa va fatto, la legge italiana stabilisce chi controlla, come, e quali disposizioni di settore si aggiungono in materia di sanità, lavoro, professioni intellettuali e pubblica amministrazione. Il capo sulle disposizioni penali introduce inoltre fattispecie che il regolamento europeo non contiene.
La legge ha già subito modifiche dopo l'entrata in vigore, quindi conviene consultarla nella versione vigente su Normattiva e non in una delle molte copie statiche in circolazione. L'analisi completa, articolo per articolo, sta nella guida alla legge 132/2025.
Cosa fare adesso
Se non è mai stato fatto nulla
L'Omnibus non cambia il punto di partenza. Resta quello di sempre: censire cosa si sta già usando, e capire quali obblighi ne discendono. Una misura decisa senza quella fotografia si applica a strumenti che nessuno ha contato, per persone di cui non si conosce l'uso reale: alla prima domanda concreta non ha risposte. È il lavoro che facciamo con l'assessment AI.
Se un piano esiste già
Ci sono quattro cose da rivedere:
- Le date. Le scadenze sull'alto rischio si sono spostate di sedici e di dodici mesi. Le attività programmate per il 2026 su quei sistemi possono essere ricalibrate.
- La classificazione. I nuovi paragrafi dell'articolo 6 possono far uscire dall'alto rischio sistemi che erano stati classificati dentro per prudenza. Conviene rifare la verifica.
- La formazione già progettata. Se era pensata come corso unico per dimostrare un livello, va ripensata come percorso differenziato per funzione, perché la proporzionalità è il criterio rimasto.
- La documentazione. Non perché la norma la prescriva, ma perché resta l'unico modo di rispondere alla domanda su quali misure siano state adottate.
Fonti
- Regolamento (UE) 2026/1744, Digital Omnibus sull'intelligenza artificiale · il testo che modifica l'AI Act, pubblicato in GUUE il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio. L'articolo 8 contiene le 43 modifiche al Regolamento 2024/1689
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo pubblicato in Gazzetta ufficiale · testo originario: l'articolo 4 va letto insieme al Reg. (UE) 2026/1744, che lo ha sostituito. EUR-Lex pubblica anche la versione consolidata al 27 luglio 2026 (CELEX 02024R1689-20260727)
- AI Act Service Desk della Commissione europea · lo sportello ufficiale con le domande frequenti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, su Normattiva · la norma italiana in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025
- Raccomandazione (UE) 2025/1099 sulle piccole imprese a media capitalizzazione · contiene la definizione di small mid-cap richiamata dal nuovo articolo 3, punto 14 ter
Questo articolo descrive un quadro normativo in evoluzione e non costituisce un parere legale. Per stabilire se una specifica attività o un sistema ricadono in una determinata classe di rischio conviene rivolgersi a un legale.
