AI Act e normativa
Legge 132/2025: la legge italiana sull'intelligenza artificiale
Sonia Milan · Autrice per Il Sole 24 Ore · Pubblicato il 16 agosto 2026
La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, è la prima legge nazionale di sistema sull'intelligenza artificiale in un Paese dell'Unione. Designa AgID e ACN come autorità nazionali, impone al datore di lavoro di informare i lavoratori sull'uso dell'AI nei casi previsti e obbliga i professionisti a comunicarlo ai clienti. Introduce inoltre il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l'AI e delega al Governo l'adeguamento all'AI Act: i due decreti attuativi sono stati approvati in via definitiva il 4 agosto 2026.
L'Italia è il primo Stato membro dell'Unione con una legge nazionale di sistema sull'intelligenza artificiale: la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. Ventotto articoli in sei capi, che toccano il lavoro, le professioni, la sanità, la pubblica amministrazione, il diritto d'autore e il codice penale.
A quasi un anno dall'entrata in vigore, la legge 132/2025 è già stata modificata, e il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo i due decreti legislativi che ne attuano la delega principale. Una copia del testo scaricata a settembre 2025 è superata.
Questo articolo percorre la legge per intero, con i riferimenti puntuali. Dove il testo dice qualcosa alla lettera, la lettera è fra virgolette.
Come si incastra con l'AI Act
Si parte dall'articolo 1, comma 2: le disposizioni della legge «si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689». La legge italiana non costruisce un sistema parallelo e non ridefinisce le classi di rischio: dove serve una definizione, l'articolo 2 rinvia a quelle del regolamento. Restano fuori dal perimetro le attività di sicurezza e difesa nazionale (articolo 6).
Il riparto è quindi questo. Gli obblighi di fornitori e deployer stanno nell'AI Act, come modificato dal Digital Omnibus del luglio 2026. La legge 132 aggiunge quello che il regolamento lascia agli Stati: i nomi di chi vigila, le regole di settore e le conseguenze penali.
C'è anche una dichiarazione di visione, all'articolo 1: l'uso dell'intelligenza artificiale deve avvenire «in una dimensione antropocentrica». Ricorre in tutta la legge sotto forma di una regola pratica precisa: la decisione finale resta a una persona. Vale per il magistrato (articolo 15), per il funzionario pubblico (articolo 14), per il professionista (articolo 13) e, con i decreti di agosto 2026, per le decisioni sul rapporto di lavoro.
Chi vigila: AgID, ACN e le altre autorità
L'articolo 20 designa le due autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, con un riparto di compiti che conviene conoscere prima di avere a che fare con una delle due.
| Autorità | Ruolo | Cosa fa in concreto |
|---|---|---|
| AgID | Autorità di notifica | Promuove innovazione e sviluppo; definisce le procedure di notifica, valutazione e accreditamento degli organismi che verificano la conformità dei sistemi |
| ACN | Autorità di vigilanza del mercato | Vigila sui sistemi di AI ed è il punto di contatto unico con le istituzioni europee; i poteri sanzionatori dell'articolo 99 le vengono attribuiti dal decreto approvato in agosto 2026 |
| Banca d'Italia, CONSOB, IVASS | Vigilanza di settore | Restano autorità di vigilanza del mercato per banche, finanza e assicurazioni, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento |
| Garante privacy | Compiti e poteri fatti salvi | Conserva tutte le sue competenze; il decreto governance dell'agosto 2026 lo designa autorità di vigilanza per i sistemi dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento |
| AGCOM | Salvezza specifica | Resta ferma nella veste di Coordinatore dei servizi digitali ai sensi del Digital Services Act |
Le due agenzie gestiscono congiuntamente gli spazi di sperimentazione nazionali, e un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio tiene insieme il sistema. Sempre alla Presidenza del Consiglio spetta la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale (articolo 19), aggiornata con cadenza almeno biennale.
La scelta di affidare la vigilanza a due agenzie governative ha una storia: il Garante privacy aveva sostenuto in sede parlamentare che il ruolo spettasse ad autorità indipendenti, e una parte della dottrina ha criticato la frammentazione delle competenze fra AgID, ACN, autorità di settore e Garante. Il quadro finale distribuisce davvero la vigilanza su più teste: un'azienda che tratta dati personali con sistemi di intelligenza artificiale può rispondere all'ACN per il regolamento, al Garante per il GDPR, e di nuovo al Garante per i sistemi ad alto rischio dell'articolo 74, paragrafo 8, in ambiti come giustizia e processi democratici. A tutto questo la legge affianca una clausola di invarianza finanziaria (articolo 27): le autorità operano con le risorse esistenti.
Lavoro: l'obbligo di informare i dipendenti
L'articolo 11 è la disposizione della legge con la platea più ampia, perché riguarda ogni datore di lavoro che usa l'intelligenza artificiale nell'organizzazione del lavoro.
Il comma 2 stabilisce che l'uso deve essere «sicuro, affidabile, trasparente», e aggancia l'obbligo informativo a una norma che esisteva già. Il datore di lavoro o il committente informa il lavoratore dell'utilizzo dell'AI «nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152»: è la disposizione, introdotta dal decreto trasparenza del 2022 e ridimensionata dal decreto-legge 48/2023, che impone di informare i lavoratori quando sono in uso sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati che incidono su assunzione, gestione o cessazione del rapporto.
Quell'avverbio, «integralmente», delimita l'obbligo: scatta quando il sistema decide da solo, senza un intervento umano che incida davvero sulla decisione. Un'azienda che usa l'AI per selezionare candidature con una revisione umana effettiva non ricade nell'obbligo informativo dell'articolo 1-bis; una che lascia decidere al sistema sì. Sul caso della selezione del personale pesa comunque il regolamento europeo, che la colloca nell'Allegato III dell'alto rischio: quegli obblighi scattano il 2 dicembre 2027, come spiega l'articolo sul Digital Omnibus, e non dipendono da chi rivede la decisione.
Il comma 3 fissa il principio di non discriminazione nell'uso dell'AI sul rapporto di lavoro. L'articolo 12 istituisce presso il Ministero del lavoro un Osservatorio sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, che monitora l'impatto sull'occupazione e promuove la formazione di lavoratori e datori di lavoro. Non è rimasto sulla carta: l'Osservatorio è stato istituito con decreto ministeriale ed è operativo, con gli organi tecnici nominati nel maggio 2026.
Professioni intellettuali: l'obbligo di dirlo al cliente
L'articolo 13 contiene due regole per avvocati, commercialisti, consulenti e in generale per le professioni intellettuali.
La prima riguarda il perimetro: l'AI è ammessa per le sole «attività strumentali e di supporto all'attività professionale», con «prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera». La prestazione resta del professionista; lo strumento non la assorbe.
La seconda riguarda la trasparenza: le informazioni sui sistemi di AI utilizzati vanno comunicate al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», per preservare il rapporto fiduciario. La forma non è prescritta, e la prassi che si sta consolidando è una clausola informativa nel mandato o nella lettera di incarico.
Per i due ordini professionali che seguiamo più da vicino ci sono guide dedicate: AI Act per gli studi legali e AI Act per i commercialisti.
Minori: consenso dei genitori sotto i quattordici anni
L'articolo 4, comma 4, fissa una regola che chiunque offra servizi di intelligenza artificiale al pubblico in Italia deve conoscere: l'accesso alle tecnologie di AI da parte dei minori di quattordici anni richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Fra i quattordici e i diciotto anni il minore può esprimere da solo il consenso al trattamento dei dati connesso all'uso dell'AI, a condizione che le informazioni siano «facilmente accessibili e comprensibili».
Lo stesso articolo impone che le informazioni sui trattamenti connessi all'AI siano rese «con linguaggio chiaro e semplice», in modo che l'utente conosca i rischi e possa opporsi.
Sanità, pubblica amministrazione, giustizia
Sanità, pubblica amministrazione e giustizia hanno disposizioni proprie, che interessano soprattutto chi ci lavora insieme da fornitore o da consulente.
Sanità (articoli da 7 a 10). L'intelligenza artificiale è ammessa come supporto alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura, con la decisione che resta al medico. L'articolo 8 dichiara di rilevante interesse pubblico il trattamento di dati per la ricerca sanitaria, con un limite soggettivo preciso: vale per soggetti pubblici, enti senza scopo di lucro e IRCCS, e per i privati solo nell'ambito di progetti a cui questi soggetti partecipano. L'articolo 9 rinvia a un decreto del Ministro della salute la disciplina semplificata dei dati per ricerca e sperimentazione. L'articolo 10 istituisce una piattaforma nazionale di AI per l'assistenza territoriale, affidata ad AGENAS, che eroga a medici e professionisti sanitari «suggerimenti non vincolanti».
Pubblica amministrazione (articolo 14). L'AI serve in «funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale»: la persona resta «l'unica responsabile dei provvedimenti». Le amministrazioni devono adottare misure tecniche, organizzative e formative per un uso responsabile. Chi vende servizi alla PA ritrova questi vincoli nei capitolati.
Giustizia (articoli 15 e 17). Ogni decisione su interpretazione della legge, valutazione di fatti e prove e adozione dei provvedimenti «è sempre riservata al magistrato». L'articolo 17 assegna al tribunale le cause sul funzionamento di un sistema di AI, sottraendole al giudice di pace.
Diritto d'autore: l'opera resta umana
L'articolo 25 modifica la legge 633/1941 in due punti che chiunque produce contenuti con l'intelligenza artificiale dovrebbe conoscere.
Il primo tocca l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore: sono protette le opere dell'ingegno umano, anche quando create con l'ausilio di strumenti di AI, «purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore». La protezione segue il contributo della persona: un testo costruito, riscritto e curato da un autore con l'aiuto di un modello resta un'opera protetta; un output pubblicato così com'è, senza apporto creativo riconoscibile, non lo è.
Il secondo introduce l'articolo 70-septies: l'estrazione di testo e di dati (il text and data mining) attraverso modelli e sistemi di AI è consentita sulle opere a cui si ha legittimamente accesso, in conformità agli articoli 70-ter e 70-quater e alla riserva che i titolari dei diritti possono esercitare. La violazione di quei limiti è diventata anche reato, come si vede al punto successivo.
Le nuove norme penali
L'articolo 26 interviene su codice penale, codice civile, testo unico della finanza e legge sul diritto d'autore. Sei modifiche.
Il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l'AI. Il nuovo articolo 612-quater del codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto «cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati» con sistemi di AI e «idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità». Si procede a querela, salvo casi specifici in cui si procede d'ufficio.
È la risposta italiana ai deepfake dannosi, e si affianca al divieto europeo sul materiale intimo non consensuale che il Digital Omnibus ha inserito nell'articolo 5 dell'AI Act, applicabile dal 2 dicembre 2026.
Un'aggravante comune. Al catalogo dell'articolo 61 del codice penale si aggiunge l'aver commesso il fatto con l'impiego di sistemi di AI quando questi hanno costituito «mezzo insidioso», ostacolato la difesa pubblica o privata o aggravato le conseguenze del reato. Qualunque reato commesso con l'aiuto dell'AI può comportare una pena aumentata.
I diritti politici. All'articolo 294 del codice penale, che punisce chi con violenza o inganno impedisce o turba l'esercizio dei diritti politici, si aggiunge una pena da due a sei anni quando l'inganno è realizzato con sistemi di AI. È la norma pensata per i deepfake in campagna elettorale.
I mercati finanziari. Pene aumentate per l'aggiotaggio commesso con sistemi di AI (articolo 2637 del codice civile, reclusione da due a sette anni) e per la manipolazione del mercato (articolo 185 del testo unico della finanza), dove la multa arriva fino a sei milioni di euro.
Il text and data mining illecito diventa reato. L'articolo 171 della legge sul diritto d'autore si arricchisce di una fattispecie: riprodurre o estrarre testo o dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, «anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale». Riguarda chi addestra modelli o estrae contenuti in modo automatizzato.
I decreti di agosto 2026
L'articolo 24 delegava il Governo ad adeguare l'ordinamento al regolamento europeo entro dodici mesi dall'entrata in vigore, quindi entro il 10 ottobre 2026. La delega è stata esercitata per intero: schemi approvati in esame preliminare il 10 giugno 2026, pareri delle commissioni parlamentari, e approvazione definitiva in Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026.
Alla data di aggiornamento di questo articolo i due decreti attendono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dalla quale dipende l'entrata in vigore. I contenuti che seguono vengono dal comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri e vanno riscontrati sul testo pubblicato.
Il primo decreto disciplina l'impiego dell'AI nelle attività di polizia, con l'esclusione di decisioni con effetti giuridici negativi basate sulla sola elaborazione automatizzata. Introduce inoltre nel codice penale l'articolo 437-bis, che punisce l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di AI ad alto rischio e la loro alterazione illecita.
Il secondo completa la governance: attribuisce alle autorità dell'articolo 20 i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'articolo 99 del regolamento, designa il Garante privacy autorità di vigilanza per i sistemi dell'articolo 74, paragrafo 8, e stabilisce che le decisioni su costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro non possono fondarsi unicamente su un trattamento automatizzato.
Accanto alla delega dell'articolo 24 ce n'è una seconda, meno citata: l'articolo 16 delega il Governo a definire una disciplina organica sull'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di AI, con strumenti di tutela risarcitoria e inibitoria e con le controversie affidate alle sezioni specializzate in materia di impresa. Per chi sviluppa o addestra modelli è la delega da seguire, insieme all'articolo 70-septies sul diritto d'autore.
Quanto rischia chi viola il regolamento
Con i poteri sanzionatori attribuiti alle autorità nazionali, gli importi che diventano azionabili in Italia sono quelli dell'articolo 99 del regolamento:
| Violazione | Sanzione massima |
|---|---|
| Pratiche vietate (articolo 5) | 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Obblighi di fornitori, deployer, importatori, distributori e trasparenza (articolo 50) | 15 milioni di euro o 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità | 7,5 milioni di euro o 1% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
Per le PMI, comprese le start-up, si applica il minore fra l'importo fisso e la percentuale. Il Digital Omnibus ha esteso la stessa regola alle piccole imprese a media capitalizzazione, come raccontato nell'articolo dedicato.
L'obbligo di alfabetizzazione dell'articolo 4 dell'AI Act resta fuori da questo elenco: non ha una sanzione con importo predeterminato, come spiega la guida dedicata. La delega italiana tocca anche questo terreno: le lettere e) ed f) dell'articolo 24 prevedono percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'uso dei sistemi di AI, anche per il tramite degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.
Il miliardo per le imprese
Due disposizioni economiche completano il quadro.
L'articolo 23 autorizza investimenti fino a un miliardo di euro, «sotto forma di equity e quasi equity», nel capitale di piccole e medie imprese innovative e con elevato potenziale di sviluppo, con sede operativa in Italia, attive su intelligenza artificiale, cybersicurezza, tecnologie quantistiche e telecomunicazioni. La stessa norma ammette investimenti anche in imprese diverse dalle PMI, da promuovere come «campioni tecnologici nazionali». Il veicolo è la società di gestione del risparmio prevista dalla legge di bilancio 2019, CDP Venture Capital, con il Ministero delle imprese e del made in Italy nel ruolo di investitore.
L'articolo 5 orienta l'e-procurement pubblico: le piattaforme delle amministrazioni possono privilegiare soluzioni che garantiscono localizzazione ed elaborazione dei dati strategici in data center sul territorio nazionale. Chi vende software con AI alla pubblica amministrazione ha interesse a saperlo prima di scegliere l'infrastruttura.
Le date della legge 132/2025
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 23 settembre 2025 | La legge è promulgata |
| 25 settembre 2025 | Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 223 |
| 10 ottobre 2025 | Entrata in vigore: da qui si applicano gli articoli 11 e 13 e le norme penali |
| maggio 2026 | L'Osservatorio sul lavoro diventa operativo, con la nomina degli organi tecnici |
| 10 giugno 2026 | Il Consiglio dei ministri approva in esame preliminare i due decreti attuativi |
| 4 agosto 2026 | Approvazione definitiva dei due decreti di adeguamento all'AI Act |
| 10 ottobre 2026 | Scadenza delle deleghe degli articoli 16 e 24 |
Un'avvertenza di metodo: la legge è già stata modificata dopo l'entrata in vigore, da ultimo nel giugno 2026. Il testo affidabile è la versione vigente su Normattiva, non i PDF fotografati a settembre 2025 che circolano ancora.
Cosa fare adesso
Per un'azienda che usa l'intelligenza artificiale, gli obblighi della legge 132 già efficaci sono pochi e precisi: informare i lavoratori quando i sistemi decidono in modo integralmente automatizzato, informare i clienti se si esercita una professione intellettuale, gestire il consenso dei genitori se il servizio è accessibile a minori di quattordici anni, e non incorrere nelle nuove fattispecie penali. Tutto il resto degli adempimenti viene dal regolamento europeo, e il punto di ingresso è sapere quali sistemi sono in uso e in quali classi ricadono: è il lavoro dell'assessment AI.
Sul versante della formazione, la legge italiana e il regolamento convergono: l'articolo 24 prevede percorsi di alfabetizzazione, e l'articolo 4 dell'AI Act chiede misure calibrate sul ruolo e sul contesto d'uso. È il criterio con cui è costruita la formazione AI per funzione.
Fonti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, testo vigente su Normattiva · il testo consolidato, già modificato dopo l'entrata in vigore: le copie statiche in circolazione non mostrano gli aggiornamenti
- Legge 132/2025 in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025 · il testo originario pubblicato
- Regolamento (UE) 2024/1689, l'AI Act · il regolamento a cui la legge dà attuazione, da leggere con le modifiche del Reg. (UE) 2026/1744
- Comunicato del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 · l'approvazione definitiva dei due decreti legislativi di adeguamento all'AI Act
- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, articolo 1-bis, su Normattiva · gli obblighi informativi verso i lavoratori richiamati dall'articolo 11 della legge 132, nella versione modificata dal decreto-legge 48/2023
- Osservatorio sull'adozione di sistemi di AI nel mondo del lavoro, Ministero del lavoro · l'organismo previsto dall'articolo 12, istituito e reso operativo nel 2026
- Parere del Garante privacy del 14 luglio 2026 sullo schema di decreto governance · documenta il ruolo del Garante come autorità di vigilanza per i sistemi dell'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act
Questo articolo descrive un quadro normativo in evoluzione e non costituisce un parere legale. Per stabilire se una specifica attività o un sistema ricadono in una determinata classe di rischio conviene rivolgersi a un legale.
