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Commercialisti, CFO e direzioni amministrative

AI Act per commercialisti e direzioni finanziarie: cosa cambia

Sonia MilanAutrice per Il Sole 24 Ore

Sì, gli studi commercialisti e le direzioni amministrative rientrano nell'obbligo. Chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale nell'attività professionale è un “deployer” ai sensi dell'AI Act, e l'articolo 4 impone di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione AI a chi li usa. L'obbligo è in vigore dal 2 febbraio 2025, e dal 2 agosto 2026 le autorità nazionali esercitano i poteri di vigilanza previsti dal regolamento.

Gli studi commercialisti e le direzioni amministrative si trovano in una posizione particolare rispetto all'AI Act: sono contemporaneamente soggetti obbligati e consulenti di soggetti obbligati. È una posizione scomoda se la si subisce e molto interessante se la si presidia.

Questa guida copre il primo aspetto, cioè cosa deve fare lo studio o la direzione per sé, e indica dove si apre il secondo.

Perché rientrate nell'obbligo

L'articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689 impone a fornitori e deployer di sistemi di AI di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di AI del proprio personale.

Deployer significa chi utilizza l'AI nell'esercizio dell'attività, non chi la sviluppa. Uno studio che usa l'AI per riclassificare un bilancio, redigere una nota integrativa, sintetizzare una circolare dell'Agenzia o anche solo scrivere una mail è pienamente dentro il perimetro.

L'obbligo si applica a tutti i sistemi di AI, indipendentemente dalla classe di rischio, e non prevede soglie dimensionali.

Le date

DataCosa succede
2 febbraio 2025Entra in vigore l'obbligo di alfabetizzazione (art. 4)
2 agosto 2025Si applicano le norme su governance e regime delle sanzioni
2 agosto 2026Si applica la maggior parte delle disposizioni; le autorità nazionali esercitano la vigilanza

Gli adeguati assetti, che riguardano solo voi

Qui c'è un collegamento che nella maggior parte dei materiali sull'AI Act non viene fatto, e che invece per un commercialista è il più rilevante di tutti.

L'articolo 2086, comma 2, del codice civile, introdotto dall'art. 375 del D.Lgs. 14/2019, impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. L'imprenditore individuale resta fuori da questo obbligo.

Ora si consideri un'azienda che ha introdotto strumenti di intelligenza artificiale in processi amministrativi, nella gestione dei crediti, nella predisposizione di documenti contabili o nell'analisi dei dati finanziari, senza policy, senza competenze documentate, senza sapere chi li usa e su quali dati.

Non esiste un rinvio normativo diretto fra AI Act e articolo 2086. È però difficile sostenere che quella configurazione descriva un assetto amministrativo adeguato. Chi assiste l'organo amministrativo sulla valutazione degli assetti ha ragione di considerare anche questo profilo.

L'alfabetizzazione documentata è utile su entrambi i fronti: assolve l'articolo 4 e sostiene la valutazione dell'adeguatezza degli assetti.

Il rischio operativo, in concreto

Al di là della sanzione, il rischio quotidiano per uno studio o una direzione amministrativa si concentra su questi profili:

L'output plausibile e sbagliato. Un modello linguistico produce un'aliquota errata, una scadenza inesistente o una norma abrogata con la stessa fluidità con cui produce quelle corrette. In materia fiscale la verifica dell'output è indispensabile.

I dati di terzi. I dati contabili dei clienti immessi in un servizio consumer sono un problema di GDPR prima che di AI Act. La differenza fra un piano consumer e un piano business con l'atto di nomina a responsabile del trattamento è sostanziale.

L'uso sommerso. Nella maggioranza degli studi l'AI è già entrata dal basso, sui dispositivi dei singoli, senza che il titolare lo sappia. Non si può governare ciò di cui si ignora l'esistenza: il primo passo di ogni percorso serio è una ricognizione onesta di che cosa si sta già usando.

Cosa deve contenere la formazione

  1. Come funziona un modello linguistico: quel tanto che basta a capire perché sbaglia con sicurezza
  2. Il perimetro dell'AI Act: deployer, classi di rischio, cosa vi riguarda
  3. Dati dei clienti, GDPR e scelta degli strumenti: consumer, business, API
  4. Verifica dell'output in materia fiscale e contabile: protocolli di controllo
  5. Casi d'uso reali: riclassificazione, analisi di bilancio, sintesi normativa, corrispondenza, controllo di gestione
  6. La policy interna: chi usa cosa, su quali dati, con quale supervisione
  7. Il registro e il piano di aggiornamento

Il registro

L'articolo 4 non produce un attestato: produce un registro. Deve contenere l'elenco dei sistemi di AI in uso e di chi li usa, le persone formate con ruolo e data, contenuti e durata, il materiale distribuito, la policy adottata, e il piano di aggiornamento nel tempo.

Quest'ultimo punto è quello che quasi tutti saltano, ed è quello che distingue un adempimento reale da una fotografia scattata una volta e mai più aggiornata.

Come lavoro con studi e direzioni finanziarie

Ho progettato e sviluppato CFO Hub, la piattaforma di controllo per il CFO di PMI: forecast di cassa a tredici settimane e dodici mesi, governance societaria, verifica degli adeguati assetti con il DSCR e gli altri indicatori dell'art. 3 del Codice della crisi, bilanci XBRL riclassificati con indici, monitoraggio dei parametri richiesti dalle banche.

Dentro c'è intelligenza artificiale in produzione, sull'estrazione dei dati dai contratti e sulla trascrizione dei verbali assembleari, cioè su dati dove un errore ha conseguenze. Costruire quel software mi ha insegnato dove questa tecnologia regge e dove va vincolata, ed è quello che porto in aula.

Formato standard: sei ore presso lo studio o l'azienda, divisibili in due mezze giornate, con registro della formazione e bozza di policy consegnati al termine. In presenza presso lo studio in Veneto, Lombardia e Canton Ticino, oppure online.

Domande frequenti

L'obbligo riguarda lo studio o anche le aziende clienti?

Entrambi, separatamente. Lo studio è deployer per i sistemi che usa internamente; ogni azienda cliente è deployer per i propri. Non esiste un adempimento del commercialista che copra i clienti, ed è una delle ragioni per cui molti studi stanno strutturando l'AI Act come nuovo servizio di consulenza da offrire alla base clienti.

Che rapporto c'è fra AI Act e adeguati assetti ex art. 2086?

Non c'è un rinvio normativo diretto, ma la sovrapposizione pratica è forte. L'articolo 2086 impone assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Se un'azienda impiega l'AI in processi amministrativi o finanziari senza governance né competenze documentate, quella carenza è difficilmente compatibile con l'idea di assetto adeguato. Chi assiste l'organo amministrativo sulla valutazione degli assetti ha ragione di considerare anche questo profilo.

Posso usare l'AI sui dati contabili dei clienti?

Dipende dalla configurazione del servizio e dal titolo con cui tratti quei dati. Nei piani consumer dei principali servizi gli input possono essere usati per l'addestramento; nei piani business e nelle API, con l'atto di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, di norma no. Sono condizioni che cambiano e vanno verificate. Trattandosi quasi sempre di dati di terzi, la scelta dello strumento è una questione di conformità al GDPR prima ancora che di AI Act.

Quante ore servono e cosa resta come prova?

La norma non fissa un monte ore. Per uno studio o una direzione amministrativa, sei ore ben progettate coprono il fabbisogno di base. Ciò che resta come prova non è l'attestato ma il registro: chi è stato formato, quando, su cosa, con quale policy adottata e quale piano di aggiornamento.

La formazione è finanziabile?

Spesso sì. Per le aziende con dipendenti i fondi interprofessionali (Fondimpresa fra i principali) coprono frequentemente l'intero costo tramite il conto formazione. Si aggiungono i bandi camerali e regionali sulla transizione digitale. Conviene verificare prima di considerare il costo netto.