AI Act e normativa
Le pratiche vietate dall'AI Act: le dieci, una per una
Sonia Milan · Autrice per Il Sole 24 Ore · Pubblicato il 1 novembre 2026
L'articolo 5 dell'AI Act vieta dieci pratiche. Le otto originarie si applicano dal 2 febbraio 2025, fra cui manipolazione dannosa, punteggio sociale, scraping di volti, inferenza delle emozioni su lavoro e istruzione, categorizzazione biometrica su dati sensibili e identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di contrasto. Le due aggiunte dal Digital Omnibus, sul materiale intimo non consensuale e sull'abuso su minori, si applicano dal 2 dicembre 2026. I divieti valgono anche per chi usa, con sanzioni fino a 35 milioni di euro o al 7 per cento del fatturato mondiale.
Le pratiche vietate sono la parte dell'AI Act con le sanzioni più alte e con la platea più larga. I divieti dell'articolo 5 non hanno soglie dimensionali e non dipendono dalla classe di rischio: riguardano anche chi l'intelligenza artificiale la usa soltanto. Dal 23 ottobre 2026, con l'entrata in vigore del decreto attuativo, in Italia c'è anche chi può sanzionarli.
Dal 2 dicembre 2026 le pratiche vietate dall'AI Act diventano dieci: alle otto applicabili dal 2 febbraio 2025 si aggiungono le due introdotte dal Digital Omnibus. Questa guida le percorre una per una, sul testo consolidato. Le virgolette sono del regolamento.
Le dieci pratiche vietate, in tabella
| Lettera | Pratica | Si applica dal |
|---|---|---|
| a) | Tecniche subliminali o manipolative, con danno significativo almeno probabile | 2 febbraio 2025 |
| b) | Sfruttamento delle vulnerabilità di età, disabilità o condizione socio-economica | 2 febbraio 2025 |
| b bis) | Materiale intimo non consensuale generato o manipolato con l'AI | 2 dicembre 2026 |
| b ter) | Materiale di abuso sessuale su minori generato o manipolato con l'AI | 2 dicembre 2026 |
| c) | Punteggio sociale con trattamenti pregiudizievoli fuori contesto o sproporzionati | 2 febbraio 2025 |
| d) | Previsione del rischio di reato sulla sola profilazione | 2 febbraio 2025 |
| e) | Scraping non mirato di volti per banche dati di riconoscimento facciale | 2 febbraio 2025 |
| f) | Inferenza delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione | 2 febbraio 2025 |
| g) | Categorizzazione biometrica che deduce dati sensibili | 2 febbraio 2025 |
| h) | Identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici, a fini di contrasto | 2 febbraio 2025 |
Una precisazione sulle condotte colpite, perché il perimetro cambia da lettera a lettera. Per le prime cinque il divieto copre «l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso». Per quattro (d, e, f, g) la messa in servizio è vietata «per tale finalità specifica», insieme all'uso. Per l'identificazione biometrica in tempo reale è vietato l'uso. Chi fornisce e chi utilizza leggono quindi la stessa lettera da posizioni diverse.
Le otto pratiche applicabili dal 2025
a) Manipolazione dannosa
Vietati i sistemi che usano «tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole» o tecniche «volutamente manipolative o ingannevoli», quando hanno «lo scopo o l'effetto» di distorcere materialmente il comportamento, pregiudicando «in modo considerevole» la capacità di prendere una decisione informata, con un danno significativo almeno ragionevolmente probabile. Basta lo scopo: il sistema progettato per manipolare è vietato anche se non ci riesce. Il caso tipico: un'interfaccia che spinge ad acquisti o rinunce con stimoli non percepibili o inganni deliberati, causando un danno economico apprezzabile.
b) Sfruttamento delle vulnerabilità
Vietati i sistemi che sfruttano le vulnerabilità dovute «all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica», con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento e un danno significativo almeno probabile. Il caso tipico: un sistema che costruisce offerte ingannevoli mirando a persone anziane o in difficoltà economica.
c) Punteggio sociale
Vietata la valutazione o classificazione delle persone «per un determinato periodo di tempo» sul comportamento sociale o su caratteristiche personali o della personalità «note, inferite o previste», quando produce un trattamento pregiudizievole o sfavorevole «in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti», oppure «ingiustificato o sproporzionato» rispetto al comportamento. La lettera non distingue fra pubblico e privato. Il caso tipico: un punteggio costruito sui comportamenti in un ambito, usato per negare un servizio in un ambito che non c'entra.
d) Previsione del rischio di reato
Vietato valutare o prevedere che una persona commetta un reato «unicamente sulla base della profilazione» o dei tratti della personalità. Il divieto non copre i sistemi che sostengono una valutazione umana fondata su «fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa»: l'eccezione richiede fatti legati a un'attività criminosa, un profilo «a rischio» non basta.
e) Scraping di volti
Vietati «l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso» di sistemi «che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso». La condotta vietata è usare il sistema che crea o amplia la banca dati: è il modello degli strumenti che continuano a raccogliere volti dal web a ogni interrogazione. L'acquisto o l'uso di una banca dati già costruita non ricade nella lettera e), e risponde ad altre norme, a partire dal GDPR.
f) Emozioni sul lavoro e a scuola
Vietato inferire le emozioni «nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione», con la sola eccezione dei motivi medici o di sicurezza. È il divieto che un'azienda ordinaria rischia di incrociare per primo. Il caso tipico: una funzione che stima lo stato emotivo dei dipendenti dentro uno strumento comprato per altro, per esempio il monitoraggio della qualità nelle chiamate.
g) Categorizzazione biometrica su dati sensibili
Vietati i sistemi che classificano «individualmente» le persone sui dati biometrici «per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale». Il divieto non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente nel settore delle attività di contrasto. Il caso tipico: dedurre l'orientamento o le opinioni dal volto di una persona.
h) Identificazione biometrica remota in tempo reale
Vietato l'uso negli spazi accessibili al pubblico «a fini di attività di contrasto», salvo tre obiettivi tassativi: la ricerca di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale e di persone scomparse; una minaccia «specifica, sostanziale e imminente» per la vita o l'incolumità, o un attacco terroristico reale o prevedibile; la ricerca di sospettati per i reati gravi dell'Allegato II. Serve un'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente; in urgenza l'uso può iniziare prima, con autorizzazione da richiedere entro 24 ore. Riguarda le autorità, e in Italia è ora disciplinato anche dal decreto legislativo 160/2026 sull'uso dell'AI nelle attività di polizia.
Le due nuove pratiche vietate, dal 2 dicembre 2026
Il Digital Omnibus ha inserito nell'articolo 5 due lettere, applicabili dal 2 dicembre 2026 insieme ai paragrafi che le delimitano. Un portavoce della Commissione, rispondendo a inizio ottobre 2026 a una lettera di oltre cento eurodeputati, ha confermato che l'applicazione partirà dal primo giorno, senza periodi di tolleranza.
b bis) Materiale intimo non consensuale
Vietati i sistemi che generano o manipolano «immagini, video e audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona fisica riconoscibile», o di una persona riconoscibile in atti sessualmente espliciti, senza un consenso «liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile di tale persona per tale generazione o manipolazione». Il consenso deve riguardare proprio la generazione: quello dato per la ripresa originaria non copre il contenuto sintetico. È la risposta europea alle applicazioni di spogliazione.
Il paragrafo 1 ter delimita il concetto: «non costituisce manipolazione un sistema di IA che manipola il materiale in un modo che non aumenta l'esposizione di parti intime ritratte né altera la natura di eventuali atti sessualmente espliciti ritratti». Il fotoritocco ordinario resta fuori.
In Italia l'area è già presidiata. Il Garante privacy ha disposto nell'ottobre 2025 la limitazione provvisoria dei trattamenti di Clothoff, un servizio di spogliazione, e con il provvedimento n. 789 del dicembre 2025 ha avvertito che anche gli utenti di questi servizi possono violare il GDPR; l'istruttoria aperta a gennaio 2026 sulla funzione di nudificazione di Grok è confluita presso l'autorità irlandese, fino alla disattivazione della funzione.
b ter) Materiale di abuso su minori
Vietati i sistemi che generano o manipolano materiale o spettacoli di abuso sessuale su minori, come definiti dall'articolo 2, lettere c) ed e), della direttiva 2011/93/UE, salvo cause di giustificazione previste dal diritto nazionale, per esempio per le attività investigative.
Chi risponde di cosa: il paragrafo 1 bis
Per chi immette sul mercato un sistema, il divieto delle due lettere scatta in due casi. Il primo: la generazione o la manipolazione «costituiscono la finalità prevista del sistema». Il secondo: le caratteristiche del sistema le rendono «un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile, senza richiedere modifiche tecniche significative», e mancano misure di sicurezza che le prevengano «in modo affidabile» e che correggano «gli usi impropri osservati o segnalati». Il fornitore di uno strumento generativo deve quindi avere salvaguardie che funzionano, e un processo che reagisce agli abusi segnalati.
Per chi usa, il divieto scatta «solo se il deployer utilizza il sistema al fine di generare o manipolare tale materiale o tali spettacoli»: l'uso finalizzato, non l'uso dello strumento in sé.
Il divieto europeo colpisce il sistema e il suo uso; la diffusione del contenuto è colpita dal diritto penale italiano, con l'articolo 612-quater del codice penale introdotto dalla legge 132/2025.
Cosa non è vietato
L'allarmismo commerciale su questo capitolo è costante, quindi conviene dire anche il negativo. Usare un assistente generativo in azienda non è una pratica vietata. Un chatbot verso i clienti non è una pratica vietata: ricade nell'obbligo di dichiarazione dell'articolo 50. L'analisi del sentiment sulle recensioni pubbliche non tocca la lettera f), che copre il luogo di lavoro e gli istituti di istruzione. La pubblicità persuasiva ordinaria, poi, non usa tecniche subliminali né volutamente ingannevoli: senza quelle tecniche, il divieto della lettera a) non scatta, qualunque cosa vi dicano.
Per le otto pratiche originarie esiste l'interpretazione ufficiale caso per caso: gli orientamenti della Commissione, annunciati il 4 febbraio 2025 e adottati come C(2025) 5052 il 29 luglio 2025, 153 pagine disponibili in italiano. Precedono l'Omnibus, quindi non coprono le due pratiche nuove: su quelle il riferimento resta il testo del regolamento, finché la Commissione non aggiorna il quadro.
Chi vigila, e con quali sanzioni
Dal 23 ottobre 2026 il quadro italiano è operativo con il decreto legislativo 179/2026: la vigilanza del mercato spetta ad ACN, con i poteri ispettivi degli articoli 15 e 16 del decreto, salve le competenze delle autorità di settore su banche, finanza e assicurazioni e quelle del Garante privacy nei casi dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento.
Le pratiche vietate stanno nello scaglione sanzionatorio massimo: l'articolo 23, comma 1, prevede fino a 35 milioni di euro o, se superiore, al 7 per cento del fatturato mondiale annuo, «salvo che il fatto costituisca reato». Per le PMI vale il minore fra i due importi; per le violazioni di scarsa offensività l'articolo 22 ammette misure non pecuniarie. Il riparto completo fra le autorità sta nella guida alla legge 132/2025.
Cosa fare adesso
Per la maggior parte delle aziende il lavoro sulle pratiche vietate è una verifica di esclusione. I controlli sono quattro: che nessun sistema in uso inferisca emozioni di dipendenti o studenti; che nessun punteggio interno produca gli effetti della lettera c); che nessun fornitore di dati abbia costruito banche dati di volti con scraping; e che gli strumenti generativi in uso abbiano salvaguardie documentate sui contenuti della lettera b bis). È una delle liste di controllo dell'assessment AI, e il punto di partenza è il testo dell'articolo 5 nella versione consolidata al 27 luglio 2026.
Fonti
- Articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato al 27 luglio 2026 · la versione in vigore, con le lettere b bis) e b ter) e i paragrafi 1 bis e 1 ter aggiunti dal Digital Omnibus
- Regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus · l'atto che ha aggiunto le due nuove pratiche vietate, applicabili dal 2 dicembre 2026
- Orientamenti della Commissione sulle pratiche vietate, C(2025) 5052 del 29 luglio 2025 · il PDF ufficiale in italiano, 153 pagine: l'interpretazione caso per caso delle otto pratiche originarie, senza le due aggiunte nel 2026
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, su Normattiva · l'articolo 23, comma 1, fissa la sanzione italiana per le pratiche vietate; in vigore dal 23 ottobre 2026
- Rassegna del Garante privacy sui deepfake · i precedenti italiani: la limitazione a Clothoff, l'avvertimento generale n. 789/2025, l'istruttoria su Grok
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, su Normattiva · l'articolo 26 ha introdotto il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l'AI
Questo articolo descrive un quadro normativo in evoluzione e non costituisce un parere legale. Per stabilire se una specifica attività o un sistema ricadono in una determinata classe di rischio conviene rivolgersi a un legale.
